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Elettori residenti all'estero

Ai sensi della Legge 27 dicembre 2001, n. 459, i cittadini italiani residenti all’estero, iscritti nelle liste elettoralipossono Votare per posta. A tal fine, si raccomanda quindi di controllare e regolarizzare la propria situazione anagrafica e di indirizzo presso il proprio consolato.

E’ possibile in alternativa, per gli elettori residenti all’estero e iscritti all’AIRE, scegliere di votare in Italia presso il proprio comune di iscrizione elettorale comunicando per iscritto la propria scelta (opzione) al Consolato territorialmente competente entro il 10° giorno successivo alla indizione delle votazioni. Gli elettori che scelgono di votare in Italia in occasione della prossima consultazione referendaria, riceveranno dai rispettivi Comuni italiani la cartolina-avviso per votare presso i seggi elettorali in Italia.

La scelta (opzione) di votare in Italia vale solo per una consultazione referendaria.
 

Si ribadisce che in ogni caso l’opzione deve pervenire all’ufficio consolare non oltre 10 giorni successivi a quello dell’indizione delle votazioni, ovvero entro il giorno 17/04/2022. Tale comunicazione può essere scritta su carta semplice e - per essere valida - deve contenere nome, cognome, data, luogo di nascita, luogo di residenza e firma dell’elettore, accompagnata da copia di un documento di identità del dichiarante.

Per tale comunicazione si può utilizzare l’apposito modulo predisposto dal Ministero dell’Interno.

Come prescritto dalla normativa vigente, sarà cura degli elettori verificare che la comunicazione di opzione spedita per posta sia stata ricevuta in tempo utile dal proprio Ufficio consolare.

La scelta di votare in Italia può essere successivamente revocata con una comunicazione scritta da inviare o consegnare all’Ufficio consolare con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per l’esercizio dell’opzione.

Se si sceglie di rientrare in Italia per votare, la Legge non prevede alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute, ma solo agevolazioni tariffarie all’interno del territorio italiano. Solo gli elettori residenti in Paesi dove non vi sono le condizioni per votare per corrispondenza (Legge 459/2001, art. 20, comma 1-bis) hanno diritto al rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio, in classe economica.

 

Per gli indirizzi degli Uffici Consolari consultare il sito del Ministero degli esteri

 

 

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