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Legalizzazione e traduzione di atti e certificati formati all'estero

  • Documenti dal mondoLegalizzazione documenti

Per essere validamente prodotti in Italia, i documenti formati all’estero da autorità estere devono essere legalizzati, a meno che non siano rilasciati da un paese con cui vigono accordi internazionali che prevedono l’esenzione dalla legalizzazione.
Inoltre, se i documenti sono scritti in lingua straniera, devono essere muniti di traduzione ufficiale.
 

  • Modalità di legalizzazione

Per i documenti rilasciati all’estero la firma va legalizzata presso l’autorità diplomatico-consolare italiana nel Paese.

Per gli eventuali documenti rilasciati in Italia dall’autorità consolare straniera la firma va legalizzata presso la Prefettura che ha sede nella città in cui ha sede il Consolato straniero che ha rilasciato il documento.

Gli atti ed i documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare presente in Italia che devono valere in Italia sono soggetti all’imposta di bollo pari a 14,62 Euro.

  • Esenti da legalizzazione

In base alla Convenzione firmata a Londra il 7.6.1968 sulla soppressione della legalizzazione degli atti redatti dai rappresentanti diplomatici e consolari, sono esenti da legalizzazioni i seguenti Paesi: Austria, Cipro, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.

- Esenti da legalizzazione a prescindere dal luogo di loro formazione gli atti ed i documenti rilasciati dai seguenti Paesi: Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna (estesa a Isola di Man), Grecia, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Norvegia, Olanda (estesa ad Antille Olandesi e Aruba), Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia, Ungheria.

- Gli atti rilasciati in Polonia dal 28.3.2003, di cui all’art. 2 della Convenzione di Atene 15.9.1977 (atti riguardanti lo stato civile, la capacità o la situazione familiare delle persone fisiche, la nazionalità, il domicilio o la residenza).

- Gli atti ed i documenti rilasciati all’estero dalle seguenti Nazioni, aderenti alla Convenzione dell’Aja firmata il 5.10.1961, a condizione che rechino “l’Apostille” (apposita timbratura scritta in lingua francese, attestante l’autenticità del documento e la qualità legale dell’autorità rilasciante): Andorra, Anguilla, Antartico Britannico, Antigua e Barbuda, Antille Olandesi, Argentina, Armenia, Aruba, Australia, Bahamas, Barbados, Belize, Bermude, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Brunei, Bulgaria, Caimane, Cipro, Colombia, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estonia, Falkland, Federazione Russa, Fiji, Georgia, Giappone, Gibilterra, Grenada, Guadalupe, GuernseY, HongKong, Isole Chayman, Isole Gilbert e Ellice, Isole Marshall, Isole Normanne, Isole Salomone Britanniche, Isole Turcks e Caicos, Isole Vergini Britanniche, Isole Wallis e Futura, Israele, Jersey, KazaKhistan, Lesotho, Lettonia, Le Nuove Ebridi, Liberia, Lituania, Macao, Malawi, Malta, Man, Mauritius, Mayotte Martinica, Messico, Miquelon, Moldova, Montserrat, Namibia, Niue, Nuova Zelanda, Panama, Polinesia Francese, Principato di Monaco, Riunione, Romania, Saint Christopher e Nevis, Santa Lucia, Sant’Elena, Serbia-Montenegro, Seychelles, Suriname, Svezia, Swaziland, Stati Uniti d’America, Sud Africa, Tonga, Trinidad e Tobago, Ucraina, Vanuatu, Venezuela, Vergini Britanniche.

Atti provenienti dall’Argentina
L’Accordo fra lo Stato italiano e l’Argentina firmato a Roma il 9.12.1987, ratificato con legge n. 533 del 22/11/1988, disciplina lo scambio degli atti dello stato civile e la esenzione della legalizzazione a condizione che siano datati, muniti della firma e, se necessario, del timbro dell’Autorità dell’altra Parte che li ha rilasciati. Pertanto, i documenti non trasmessi per via ufficiale tramite l’autorità consolare o diplomatica italiana, ma prodotti dall’interessato, (non muniti di legalizzazione ovvero di “Apostille”), saranno soggetti a controllo di autenticità, ai sensi dell’art. 6 ultimo periodo dell’accordo.

Nota bene:
“L’Apostille” si applica solo ai documenti prodotti all’estero nei paesi aderenti alla suddetta Convenzione, mentre per i documenti eventualmente rilasciati in Italia dall’autorità consolare degli stessi Paesi è necessario procedere alla legalizzazione presso la Prefettura.
La Svezia rappresenta un’eccezione: i documenti rilasciati in tale paese devono essere legalizzati, mentre quelli rilasciati dall’autorità consolare svedese in Italia non necessitano di alcuna formalità.

  • Certificazione traduzione ufficiale

Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere muniti di traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero da:
a) competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero

b) un traduttore ufficiale, ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. n. 445/2000.

L’elenco dei traduttori ufficiali è disponibile presso la Cancelleria del Tribunale.

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