Per contrarre matrimonio (sia con rito civile che con rito religioso) occorre fare richiesta di pubblicazioni presso il Comune dove uno degli sposi è residente.
Possono contrarre matrimonio:
Per effettuare le pubblicazioni è necessario concordare preventivamente un appuntamento con l'Ufficio di Stato Civile.
La richiesta della pubblicazione deve essere effettuata da entrambi gli sposi presentandosi personalmente (o tramite persona che ha ricevuto l'incarico con procura speciale) all'Ufficio di Stato Civile, dove verranno rese le dichiarazioni e firmato il verbale.
Documenti da presentare
Documenti da presentare per i cittadini stranieri:
Il nulla-osta può essere rilasciato dall’Autorità Consolare in Italia, in questo caso la firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura italiana che ha sede nella città in cui ha sede il Consolato straniero che ha rilasciato il documento;
- dall’Autorità competente del proprio Paese, in questo caso il documento deve essere legalizzato dal Consolato o dall’Ambasciata italiana all’estero.
Importante: se il nulla-osta non contiene i dati relativi alla nascita, alla paternità e maternità, occorre anche l'atto di nascita rilasciato dal Paese d'origine, tradotto e legalizzato.
La convenzione di Monaco del 5.9.1980 prevede la possibilità di sostituire il nulla-osta con un certificato di capacità matrimoniale, esente da legalizzazione, che viene rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza del proprio Paese.
Gli Stati che hanno aderito alla Convenzione sono: Austria, Belgio, Germania, Grecia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia.
Cittadini statunitensi:
In sostituzione del nulla-osta vengono richiesti i seguenti documenti:
Cittadini australiani:
in sostituzione del nulla-osta sono richiesti i seguenti documenti:
Qualora i documenti di cui al punto 2) non siano disponibili, l’interessato deve presentare un atto notorio (consiste in una dichiarazione giurata resa dall’interessato in presenza di quattro testimoni) redatto davanti all’Autorità italiana competente (all’estero il Console Italiano), da cui risulti che in base alle leggi vigenti in Australia, nulla osta al matrimonio che egli intende contrarre in Italia.
Se il cittadino è residente o domiciliato in Italia, è soggetto alla pubblicazione di matrimonio, e deve produrre anche l’atto di nascita rilasciato dal Paese di origine, tradotto e legalizzato, nel caso in cui il nulla osta non contenga i dati relativi alla nascita, alla paternità e maternità.
Se lo straniero non conosce la lingua italiana deve farsi assistere da un interprete sia al momento della presentazione dei documenti sia all’atto dell’eventuale richiesta di pubblicazioni e della celebrazione del matrimonio, munito di un documento d’identità.