Cani: aree sgambatura

Cane che corre

All'interno di giardini o aree di verde pubblico sono presenti degli spazi recintati, riservati espressamente alla sgambatura dei cani. 

In tali aree i cani possono correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto il controllo degli accompagnatori. Rimane l'obbligo di evitare che i cani costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali e che arrechino danni a cose.

I conduttori hanno la responsabilità di tenere l'ambiente pulito dagli escrementi.

In generale, ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi parchi, giardini ed aree verdi attrezzate, se tenuti al guinzaglio, e muniti di museruola per i cani di indole mordace.

Non è consentito l'accesso ai cani nelle aree ad uso esclusivo di giochi per l'infanzia. Si raccomanda inoltre di non condurre i cani nelle aree vietate.


Nel territorio di Carmignano le aree di sgambatura sono:

  • Seano via Don Milani
  • Carmignano via Redi - Area recitata per la sgambatura dei cani in prossimità dell'area a verde pubblico
  • Comeana via Etrusca - Area sgambatura per cani con giochi e attrezzature per l'addestramento

Se hai un cane devi sapere che...

  • a spasso con fido...

Per garantire l’igiene e la sicurezza delle persone, nei luoghi pubblici e/o di uso pubblico, è indispensabile che i cani di qualsiasi razza, siano sempre condotti al guinzaglio e muniti di museruola.
 

Inoltre, un altro obbligo è quello relativo all'asportazione delle deiezioni dell’animale con appositi strumenti idonei (paletta e/o sacchetto)
 

  • nella tua proprietà

E’ vietato tenere cani od altri animali, in luoghi anche se privati, da cui possano arrecare pericolo, danno, oppure provocare ingiustificato spavento sui passanti.

Sanzioni

Per chi non riespetta gli obblighi sopra elencati è prevista una sanzione da da € 25,00 ad € 300,00 (conciliazione in via breve di € 50,00).

Alla sanzione pecuniaria consegue di diritto (nei casi previsti) la sanzione amministrativa accessoria, di “obbligo del ripristino dello stato dei luoghi”.

Gli obblighi relativi alle violazioni più volte richiamate, sono posti in capo al conduttore dell’animale oltre che al proprietario/detentore.

 

Norme

  • D. Lgs. 267/2000 art. 7 bis - Sanzioni amministrative
  • Regolamento di Polizia Urbana artt. 29 - 30 - 45
  • Ordinanza Sindacale n. 27/2009 "Obblighi di condotta per i proprietari dei cani" sopra elencati.

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