Come previsto dalle apposite disposizioni (art. 16 Legge 537/1990) la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l’indicazione di due delegati autorizzati a fare le designazioni dei rappresentanti delle liste presso i seggi elettorali.
Per ciascun seggio può essere designato un rappresentante titolare ed un rappresentante supplente.
La designazione dei rappresentanti di lista da parte dei delegati della lista medesima non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto è fatta nell’interesse della lista rappresentata: i rappresentanti, infatti, non fanno parte integrante dell’ufficio elettorale di sezione, ma vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste e dei collegati candidati a sindaco durante lo svolgimento delle operazioni elettorali.
Si ricorda che la designazione dei rappresentanti di lista deve avvenire entro giovedì 30 settembre con una delle seguenti modalità:
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con una dichiarazione scritta, redatta su carta, la cui sottoscrizione deve essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall’articolo 14 della legge n. 53 / 1990, secondo le modalità indicate nel paragrafo 1.3.3 delle istruzioni di presentazione delle candidature, da depositare a mano in originale presso l'Ufficio Elettorale/Segreteria Generale;
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oppure con una dichiarazione inviata mediante posta elettronica certificata; se l’atto per PEC è firmato digitalmente, non è necessaria l’autenticazione di cui al predetto articolo 14.
Si ricorda c
he ai sensi dell'art. 35, secondo comma, del testo unico n. 570/1960 come modificato dall’articolo 38-bis, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 77 / 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 / 2021 è possibile comunicare al segretario comunale,
entro il giovedì precedente l’elezione, l’atto di designazione dei rappresentanti di lista anche tramite posta elettronica certificata, trasmettendo le designazioni all'indirizzo PEC:
comune.carmignano@postacert.toscana.it