Rappresentanti di lista

Come previsto dalle apposite disposizioni (art. 16 Legge 537/1990) la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l’indicazione di due delegati autorizzati a fare le designazioni dei rappresentanti delle liste presso i seggi elettorali.
 
Per ciascun seggio può essere designato un rappresentante titolare ed un rappresentante supplente.
La designazione dei rappresentanti di lista da parte dei delegati della lista medesima non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto è fatta nell’interesse della lista rappresentata: i rappresentanti, infatti, non fanno parte integrante dell’ufficio elettorale di sezione, ma vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste e dei collegati candidati a sindaco durante lo svolgimento delle operazioni elettorali.
Si rinvia alle istruzioni di presentazione delle candidature (capitolo 4, pagine 100 e seguenti) rese disponibili sul sito internet istituzionale del Ministero dell'Interno (https://dait.interno.gov.it/documenti/pubb_01_amministrative_ed_2021.pdf) per le modalità specifiche di designazione dei rappresentanti di lista, da seguire.
 
Si ricorda che la designazione dei rappresentanti di lista deve avvenire entro giovedì 30 settembre con una delle seguenti modalità:
  • con una dichiarazione scritta, redatta su carta, la cui sottoscrizione deve essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall’articolo 14 della legge n. 53 / 1990, secondo le modalità indicate nel paragrafo 1.3.3 delle istruzioni di presentazione delle candidature, da depositare a mano in originale presso l'Ufficio Elettorale/Segreteria Generale;
  • oppure con una dichiarazione inviata mediante posta elettronica certificata; se l’atto per PEC è firmato digitalmente, non è necessaria l’autenticazione di cui al predetto articolo 14.
Si ricorda che ai sensi dell'art. 35, secondo comma, del testo unico n. 570/1960 come modificato dall’articolo 38-bis, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 77 / 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 / 2021 è possibile comunicare al  segretario comunale, entro il giovedì precedente l’elezione, l’atto di designazione dei rappresentanti di lista anche tramite posta elettronica certificata, trasmettendo le designazioni all'indirizzo PEC: comune.carmignano@postacert.toscana.it

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