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Locazioni Turistiche

Chiave
Le Locazioni Turistiche riguardano la locazioni di immobili o porzioni di essi concessi per finalitā turistiche senza fornitura di servizi accessori e complementari tipici delle strutture ricettive di cui alla normativa turistica vigente.

Gli alloggi locati esclusivamente per finalitā turistiche sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione.

 

Inoltre, gli immobili o porzioni di immobili locati per finalitā turistiche devono possedere:

  • i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione
  • le condizioni di sicurezza e salubritā degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente

Non costituisce locazione a fini turistici l’offerta di alloggio senza corrispettivo monetario, in cambio della fruizione dell’alloggio nella disponibilitā dell’ospitato, nell’ambito dell’economia della condivisione (sharing economy).


Termini e modalitā presentazione della domanda

Chi sul territorio provinciale di Prato dā in locazione immobili o porzioni di essi per finalitā turistiche, anche nel caso di gestione in forma indiretta, deve comunicare in modalitā telematica le informazioni sulla struttura, entro trenta giorni dal primo contratto di locazione stipulato.

In fase di prima applicazione, l'obbligo di comunicazione in modalitā telematica al Comune di Prato (che svolge la funzione per l’intero territorio provinciale) attraverso la piattaforma regionale "Turismo5" a decorrere da marzo 2019.

La comunicazione riguarda ogni singolo alloggio locato: ad ogni alloggio viene attribuito uno specifico codice identificativo. Per cui se, ad esempio, il locatore dispone di 2 alloggi locati per finalitā turistiche - siano essi ubicati nello stesso Comune o in due Comuni differenti - deve effettuare 2 comunicazioni.

Per informazioni su come accedere alla piattaforma regionale "Turismo5" per l'invio della comunicazione e dei flussi turistici  č possibile consultare le indicazioni alla pagina della Regione Toscana

Eventuali integrazioni o variazioni alla comunicazione effettuata devono essere comunicate entro 30 giorni dal verificarsi del relativo evento.

Sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate nel caso in cui vengano forniti servizi accessori o complementari propri delle strutture ricettive ad esempio servizio di prima colazione, cambio biancheria, servizio di pulizia o di riassetto durante il soggiorno, servizio di ristorazione ecc., da euro 1000,00 a euro 6.000,00, e nel caso di incompleta o omessa comunicazione, da euro 250,00 a euro 1.500,00.

 

Maggiori informazioni

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