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Procedimento di acquisto della Cittadinanza Italiana

I procedimenti di acquisto della cittadinanza coinvolgono nel loro iter diverse amministrazioni dello Stato.
Tali procedimenti prevedono, in alcune loro fasi, la competenza del sindaco e dell’Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza dell’interessato, per cui seguirà una sintetica panoramica dei casi più frequenti di acquisizione della cittadinanza italiana, con l’indicazione degli adempimenti da effettuare presso l'Ufficio Stato Civile del Comune di Carmignano - Solo su appuntamento
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La cittadinanza è:

  • •Attribuita per nascita
  • Acquisita
  • Riconosciuta

Attribuzione della cittadinanza italiana per nascita

Una persona è cittadina italiana se:

  1. nasce da padre o madre italiani dovunque avvenga la nascita. Se almeno uno dei genitori è italiano, in ogni caso, il figlio sarà cittadino italiano.
  2. nasce in territorio italiano.

Solo nei seguenti casi:

  1. figli di ignoti
  2. figli di apolidi (senza alcuna cittadinanza). In questo caso sono i genitori a dover dimostrare il loro status di apolidi.
  3. figli di stranieri che non seguono la cittadinanza dei genitori per la legge dello stato di appartenenza, secondo quanto previsto dall’art. 2 del DPR 572/93.

Attenzione: Il cittadino straniero che nasce in Italia non acquista la cittadinanza italiana se non nel caso sopra indicato.

 

Acquisto cittadinanza italiana

1. Acquisto automatico

Un cittadino straniero per nascita, acquista la cittadinanza italiana nei seguenti casi:

a. il minorenne straniero riconosciuto da padre o da madre di cittadinanza italiana acquista la cittadinanza italiana fin dalla nascita, sempre che a quella data il genitore fosse italiano. L’acquisto per effetto del riconoscimento è un automatismo che viene attestato dal Sindaco


b. il minorenne straniero adottato da padre o da madre di cittadinanza italiana, acquista la cittadinanza italiana con la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri di stato civile del comune.

c. Il figlio minorenne di straniero che acquista la cittadinanza italiana, diventa italiano se, al momento dell’acquisto, convive con questo genitore. Anche in questo caso l’acquisto della cittadinanza del figlio minore è un automatismo che viene  attestato dal Sindaco.


2. Acquisto a seguito di dichiarazione

Un cittadino straniero per nascita, in possesso di determinati requisiti, o verificandosi alcune condizioni, rende una dichiarazione con la quale manifesta la volontà di acquisto della cittadinanza.

Ipotesi:

a. Figlio naturale, maggiorenne, riconosciuto dai genitori italiani. La dichiarazione di riconoscimento non determina l’acquisto della cittadinanza a meno che non si accompagni o sia eseguita, entro un anno dalla data in cui è stata resa dal genitore italiano, da un’ulteriore dichiarazione del riconosciuto che esprime la volontà di diventare cittadino italiano. La dichiarazione per l’acquisto della cittadinanza italiana è resa all’Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza, oppure all’autorità consolare italiana all’estero.

b. Straniero nato in Italia e legalmente residente in Italia senza interruzioni fino al compimento della maggiore età. Può diventare cittadino italiano se rende una dichiarazione all’Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza tra i 18 e i 19 anni. La residenza è legale quando lo straniero è in possesso di regolare titolo di soggiorno ed è iscritto in anagrafe. (Modulo in allegato)

c. Straniero del quale almeno un genitore oppure un nonno, sono stati cittadini italiani per nascita, e risiede legalmente, al compimento della maggiore età, da almeno due anni, in Italia. Può diventare cittadino italiano se rende una dichiarazione all’Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza tra i 18 e i 19 anni.

d. Straniero del quale almeno un genitore, oppure un nonno, sono stati cittadini italiani per nascita, che ha assunto pubblico impiego alle dipendenze dello Stato italiano, può diventare cittadino italiano se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana.


3. Acquisto per concessione – naturalizzazione

a) Naturalizzazione a seguito matrimonio


Cos’è

La concessione della cittadinanza è possibile per i cittadini stranieri coniugati con cittadino italiano, in assenza degli impedimenti derivanti da eventuali sentenze di condanna o dalla presenza di motivi che riguardano la sicurezza della Repubblica.
Il coniuge straniero di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana se risiede, legalmente, in Italia da almeno 2 anni (1 anno in caso di presenza di figli nati dal matrimonio o adottati) oppure, se risiede all’estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio.

 

Dove

La cittadinanza viene conferita, su richiesta dell’interessato, con Decreto del Ministro dell’Interno che diventa efficace solo dopo il giuramento, dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza o davanti all’autorità diplomatico-consolare. L’interessato diventa cittadino italiano il giorno dopo aver prestato giuramento.


Come

Trascorsi i termini sopra evidenziati dalla data di matrimonio l’interessato può inoltrare domanda al Ministero dell’Interno per l’acquisto della cittadinanza italiana.
La domanda va presentata al Prefetto competente in relazione al luogo di residenza dell’interessato, oppure all’autorità consolare in caso di residenza all’estero.
Il decreto del Ministero dell’Interno viene notificato all’interessato, il quale ha sei mesi di tempo dalla notifica per rendere il prescritto giuramento dinanzi all’ufficiale di stato civile del comune di residenza o, se residente all’estero, dinanzi all’autorità diplomatica-consolare.


b) Naturalizzazione ordinaria

La legge individua categorie di persone straniere che possono richiedere la concessione della cittadinanza italiana. A tali persone sono richiesti, inoltre, periodi di residenza legale sul territorio italiano di diversa durata. La residenza è legale quando lo straniero è in possesso di titolo di soggiorno valido ed è iscritto in anagrafe. (Elenco categorie delle persone straniere che possono richiedere la cittadinanza).


Dove

La cittadinanza, in tale ipotesi, viene conferita, su richiesta  dell’interessato, con Decreto del Presidente della Repubblica. L’efficacia del decreto è però subordinata alla prestazione del giuramento, dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza o davanti all’autorità diplomatico-consolare. L’interessato diventa cittadino italiano il giorno dopo aver prestato giuramento.
 

Come

L’interessato deve inoltrare domanda al Ministero dell’Interno.
La richiesta è soggetta al pagamento di un contributo di € 250,00 intestato a Ministero dell’Interno D.L.C.I. - Cittadinanza.

La domanda va presentata al Prefetto competente in relazione al luogo di residenza dell’interessato, oppure all’autorità consolare in caso di residenza all’estero.
Il decreto del Presidente della Repubblica con cui viene concessa la cittadinanza italiana viene notificato al richiedente stesso, il quale ha sei mesi di tempo dalla notifica, per rendere il prescritto giuramento dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza o, se residente all’estero, dinanzi all’autorità diplomatica-consolare.
 

Moduli

 

Normativa di riferimento

  • Circolare del Ministero dell’Interno n. K.28.1 dell’8/4/1991

Sportello Anagrafe e Stato Civile

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